L’Accesso civico generalizzato (cosiddetto F.O.I.A. freedom of information act) è stato introdotto dal Decreto Legislativo 97/2016 che ha sancito il diritto da parte di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, oltre che di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Il diritto si esercita inviando per via telematica, una richiesta al CO.A.B.SE.R. al seguente indirizzo di posta certificata: coabser@pec.it oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: segreteria@coabser.itE’ necessario utilizzare il Modulo 1 scaricabile da questa sezione che deve essere, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identitàI controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo 2 scaricabile da questa sezione e inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica: coabser@pec.it oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: segreteria@coabser.it In caso di accoglimento, il CO.A.B.SE.R. allega alla risposta i dati e i documenti richiesti. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il Modulo 3 (Istanza di riesame accesso civico generalizzato) oppure il Modulo 4 (istanza di riesame del controinteressato, ricorrendone le condizioni) scaricabili da questa sezione. L’istanza va inoltrata agli indirizzi di posta elettronica di cui sopra.La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.