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Acceso civico semplice

Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione.


DescrizioneIl Procedimento. 

Il diritto si esercita inviando, per via telematica, una richiesta al Responsabile della trasparenza al seguente indirizzo di posta certificata: coabser@pec.it oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: segreteria@coabser.it
E’ necessario utilizzare il Modulo 1 scaricabile da questa sezione che deve essere, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità
La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
Nel caso di accesso civico semplice il Responsabile della trasparenza dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile per materia e ne informa il richiedente.
Entro trenta giorni, il COABSER pubblica nel proprio sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale delle pubblicazione.
Analogamente procede laddove il dato risulti già pubblicato.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il responsabile del servizio finanziario dell’Ente, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il diritto si esercita inviando, per via telematica, una richiesta al seguente indirizzo di posta certificata: coabser@pec.it oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: segreteria@coabser.it
E’ necessario utilizzare il Modulo 2 scaricabile da questa sezione che deve essere, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela  del  proprio  diritto,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale.



Documenti e Allegati


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